LEGGI REGIONALI
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Le principali leggi della Regione del Veneto in materia di bonifica e dei piani di classifica in particolare.
Nel quadro delle norme primarie contenute nel R.D. n. 215/1933, il Consiglio della Regione del Veneto ha emanato numerose norme in materia di bonifica, fra le quali:

Legge 13 gennaio 1976, n. 3
La legge in oggetto ha per titolo il "Riordinamento dei Consorzi e determinazione dei relativi comprensori". E' la legge fondamentale della bonifica e disciplina tutta la materia della bonifica della Regione del Veneto. Essa è articolata nei seguenti sette titoli e trentuno articoli:

TITOLO I - Determinazione dei Comprensori e costituzione dei Consorzi di Bonifica (art. 1 - 2).

TITOLO II - Organizzazione dei Consorzi -, così specificato:
- art. 3, elencazione degli organi del Consorzio;
artt. 3-4-5-6-7-8-9-10-11, norme per l'elezione degli organi del Consorzio;
- art. 12, disposizioni per la deliberazione e l'approvazione dello statuto e dei regolamenti d'amministrazione;
- art. 13, facoltà del Consiglio regionale a costituire Consorzi di Bonifica di secondo grado su proposta dei Consorzi di bonifica interessati, o comunque sentito il parere degli stessi.

TITOLO III - Funzione dei Consorzi -, così specificato :
- art. 14, possibilità da parte dello Stato, della Regione o d'altri enti territoriali operanti nel Veneto, di affidare in concessione ai Consorzi l'esecuzione d'opere pubbliche di loro competenza, disponendo altresì che i Consorzi di Bonifica partecipano all'elaborazione di piani territoriali e urbanistici, nonché dei piani e programmi di difesa dell'ambiente contro gli inquinamenti;
- artt. 15 -16, norme per la predisposizione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale e suoi aggiornamenti.

TITOLO IV - Esecuzione delle opere e ripartizione delle spese, così specificato:
- art. 17, predisposizione ed approvazione delle opere di competenza della Regione da eseguirsi in via diretta o da affidarsi in concessione ai Consorzi di Bonifica;
- art. 18, istituzione del comitato consultivo regionale per la bonifica e l'assetto del territorio rurale;
- art. 19, autorizzazione della Giunta Regionale, in pendenza dell'approvazione del piano generale di bonifica e del programma delle relative opere di competenza della Regione, per la presentazione da parte dei Consorzi interessati dei progetti esecutivi di singole opere;
- art. 20, norme sui piani di riparto e riscossione delle quote di spesa gravanti sui beneficiari, relative all'esecuzione, esercizio, manutenzione delle opere di bonifica e riparto delle spese di funzionamento dell'ente nonché per la gestione dei servizi e delle opere d'interesse generale;
- art. 21, concorso regionale nelle spese d'esecuzione delle opere di bonifica pubblica e privata;
- art. 22 - 23, obbligo da parte dei proprietari dell'esecuzione e della manutenzione delle opere di bonifica minori d'interesse particolare dei propri fondi.

TITOLO V - Vigilanza e controlli -, così specificato:
- art. 24 - 25 - competenze della Regione per le funzioni di vigilanza e tutela sui Consorzi di bonifica integrale e montana;
- art. 26 - 27, provvedimenti sottoposti all'approvazione e al controllo della Giunta regionale.

TITOLO VI - Disposizioni transitorie - (artt. 28 - 29 ).

TITOLO VII - così specificato:
- art 30 modificazione della Legge Regionale 31 gennaio 1975, n. 22 "Contribuzione nelle spese di gestione di comprensori di bonifica soggetti a particolare onerosità";
- art. 31, dichiarazione d'urgenza della presente legge e sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Legge 31 ottobre 1980, n. 88
La legge in oggetto ha per titolo "Legge generale per gli interventi nel settore primario".Per quanto attiene l'attività di bonifica, la legge vi dedica appositamente gli articoli 58 e 59.
L'art. 58 reca che "allo scopo di coordinare le attività pubbliche e private di sistemazione, difesa ed uso agricolo delle acque e della terra nell'ambito dei comprensori di bonifica, ai fini della trasformazione del regime fondiario, quale condizione necessaria dell'organizzazione, dello sviluppo e del potenziamento dell'ordinamento produttivo e dell'impresa agricola, nonché per l'assetto del territorio rurale", sono soppressi i Consorzi idraulici, di difesa, di scolo e di miglioramento fondiario, rientranti nella sfera di competenza della Regione.
Inoltre l'art. 58 sostituisce:
a) gli articoli 4,5,6,7,8,9,10 della legge 13 gennaio 1976, n. 3 in materia elettorale;
b) L'art. 21 sulla misura del concorso regionale nella spesa d'esecuzione delle opere di bonifica di competenza regionale;
c) gli artt. 26 - 27 provvedimenti sottoposti all'approvazione e al controllo della Giunta Regionale.
L'art. 59 dispone, fra l'altro, che" I Consorzi di Bonifica provvedono alla manutenzione e all'esercizio delle opere pubbliche di bonifica, delle opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi, delle opere idrauliche e dei corsi d'acqua demaniali, in quanto facenti parte integrante del sistema idraulico scolante del comprensorio di bonifica, allo scopo di curarne la conservazione e la migliore funzionalità ai fini generali della bonifica".
Lo stesso articolo dispone, ancora, che la Regione concorre nelle spese di gestione dei Consorzi di Bonifica concedendo finanziamenti nei limiti dello stanziamento di bilancio determinato, per ciascun esercizio finanziario, nella misura massima del 40 per cento della complessiva contribuenza ordinaria dei Consorzi medesimi, resa esecutiva nell'anno precedente.


Legge 8 gennaio 1991, n. 1
La legge in oggetto, in particolare con l'art. 15, che qui in breve si riassume, tratta dell'attività dei Consorzi di Bonifica e dispone che essi partecipano, tramite le scelte disposte dal piano generale di bonifica e di tutela del territorio, alla formazione dei piani territoriali e urbanistici e ai programmi di difesa dell'ambiente contro gli inquinamenti. Inoltre lo stesso articolo sottolinea l'importanza del "Piano di bonifica", al quale i comuni, le comunità montane e le province devono uniformarsi nell'approvare i propri strumenti di pianificazione.
L'art. 15 afferma ancora che i Consorzi di Bonifica contribuiscono all'azione pubblica per la tutela delle acque destinate all'irrigazione e di quelle defluenti nella rete di bonifica e concorrono altresì ad individuare lo stato e le eventuali fonti d'inquinamento nonché le opere e le azioni da attuare per il monitoraggio delle acque di bonifica e d'irrigazione, di competenza degli stessi consorzi, e per il risanamento delle acque.
Per quanto concerne lo scarico delle acque reflue appartenenti al sistema della bonifica idraulica, la norma di cui si tratta reca che esso è subordinato alla concessione del Consorzio di bonifica, competente per territorio, ai sensi degli artt. 134, 135, 136, lettera c), del Regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, e che l'assenza della formale concessione consortile comporta la violazione delle norme di polizia idraulica in materia di bonifica con la conseguente applicazione dell'art. 141 e seguenti del sopra citato Regio decreto.


Legge 19 agosto 1996, n. 25

La legge in oggetto introduce modifiche e integrazioni alle leggi regionali 13 gennaio 1976, n. 3; 18 dicembre 1993, n. 53 e 8 gennaio 1991, n. 1.
Particolare rilevanza assumono, per quanto riguarda il presente lavoro, le modifiche apportate alla legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3. Quelle che più interessano sono le seguenti:
· All'art. 1, sono aggiunti i seguenti commi:
"Nell'ambito del comprensorio viene delimitato il perimetro di contribuenza.
Le cartografie indicanti i perimetri di contribuenza sono approvate dal Consiglio regionale.
Le successive modifiche od integrazioni dei perimetri di contribuenza sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare".
· Dopo l'art. 19 viene aggiunto il seguente articolo 19 bis:
1. In applicazione del comma tre dell'art. 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, i Consorzi di bonifica, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, provvedono al censimento degli scarichi nei canali consortili.
2. Per ciascuno degli scarichi di cui al comma uno, i Consorzi di bonifica devono rivedere entro un anno dall'entrata in vigore del presente articolo gli atti di concessione, individuando il relativo contributo da determinarsi in proporzione al beneficio ottenuto.
3. Le somme introitate ai sensi del comma due devono essere esclusivamente utilizzate a riduzione delle spese consortili addebitabili agli immobili ove insistono gli insediamenti da cui provengono gli scarichi di cui al comma uno.
4. I Consorzi di bonifica possono stipulare con gli enti locali ricadenti nel Comprensorio consortile specifici accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 al fine di definire in modo integrato e coordinato questioni d'interesse comuni.
· L'art. 20 é così sostituito: "…………………..……………………
5. omissis
6. La Giunta regionale stabilisce criteri generali e metodologie uniformi per la redazione dei piani di classifica per il riparto provvisorio e definitivo degli oneri di bonifica e d'irrigazione di cui al Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
7. I piani di classifica individuano i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabiliscono i parametri per la quantificazione dei medesimi e determinano l'indice di contribuenza di ciascun immobile.
8. Nella redazione dei piani di classifica, i Consorzi di bonifica devono, tramite il catasto consortile, individuare le proprietà soggette al pagamento degli oneri di bonifica, in ragione dei benefici conseguiti.
9. In ogni caso, il beneficio va commisurato in riferimento alle superfici degli immobili oggetto del beneficio medesimo applicando i criteri e le metodologie di cui al comma 6".